Si forniscono chiarimenti in merito alla liquidazione delle prestazioni di invalidità civile.
Secondo la vigente normativa, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati. Tuttavia, mentre per la prima tipologia di prestazione, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza, per le seconde, invece, ai fini della determinazione del limite reddituale si devono computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).
Al riguardo, l’Inps comunica che, dal 25 luglio 2017, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati sono calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza. Quindi le sedi, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Per il periodo antecedente alla suddetta data, e riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
a) domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame), la Sede dovrà accogliere l’istanza;
b) domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta, la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
c) domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
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