In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del lavoratore, solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, l’eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.
In sede giudiziaria, sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore per superamento del periodo di comporto. In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato che l’intervallo temporale (35 gg) trascorso tra il rientro nel posto di lavoro e la comunicazione del licenziamento avesse determinato un incolpevole affidamento del lavoratore nella prosecuzione del rapporto e nella volontà del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere.
In Cassazione la società propone ricorso, lamentando principalmente che la Corte distrettuale aveva invertito l’onere probatorio in ordine alla sussistenza, in concreto, di una manifestazione tacita di volontà del datore di lavoro di rinunciare al recesso, circostanza che deve essere provata secondo orientamento giurisprudenziale di legittimità, dal lavoratore.
Il motivo di ricorso è fondato per la Cassazione. Al riguardo, infatti, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del lavoratore, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo suddetto (e quindi anche prima del rientro del prestatore), nondimeno il datore di lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all’interno dell’assetto organizzativo, se del caso mutato, dell’azienda. Ne deriva che solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, l’eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente. Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare nel complesso la convenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto in relazione agli interessi aziendali.
Link all’articolo originale