Manovra correttiva 2017, editoria e mobilità in deroga




La “Manovra correttiva 2017”, tra gli altri interventi, ha previsto la riorganizzazione delle imprese editoriali per crisi aziendale e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.


Il provvedimento dispone che i giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di ristrutturazione e riorganizzazione possono optare per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dal 24 giugno 2017 o, nell’ipotesi di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente al 24 giugno, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 25 anni interamente accreditati presso l’Inpgi, e di un’età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.


Quanto ai lavoratori delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, è prevista la concessione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, laddove al 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro, all’indirizzo di posta certificata dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, e all’ANPAL, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente le specifiche misure di politica attiva, l’elenco nominativo ed il codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. Tale documentazione deve essere valutata dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione. Ricevuta la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria, della quale viene data conoscenza anche all’Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, la Regione può procedere ad autorizzare il trattamento in questione.





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