Nell’ipotesi in cui venga violato l’obbligo di comunicare la prestazione occasionale introdotto dalla Manovra correttiva 2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Come noto, secondo la nuova disciplina delle prestazioni occasionali, l’utilizzatore deve trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi degli appositi servizi di contact center, una dichiarazione contenente, tra l’altro: i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e l’oggetto della stessa, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo. Al prestatore viene notificata la dichiarazione attraverso SMS o posta elettronica.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, come anticipato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, con esclusione della procedura di diffida.
Analoga sanzione amministrativa pecuniaria si applica nell’ipotesi in cui si ricorre al contratto di prestazione occasionale quando è vietato, vale a dire: da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, dalle persone disoccupate, dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Infine, laddove venga superato il limite di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, tale limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di € 2.500,00 e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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