In assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva, è possibile fare ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di lavori di mautenzione stradale straordinaria facendo riferimento alle attività indicate al punto n. 32 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. L’articolo 13 del D. Lgs. n. 81/2015 rimanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente e in mancanza di tali previsioni contrattuali vi supplisce il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 ottobre 2004, che a sua volta fa rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Il dubbio sollevato, nella specie, riguarda la possibilità da parte di imprese del settore edile di assumere con contratto di natura intermittente figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.
In assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività sopra menzionate, il Ministero del lavoro ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della tabella del R.D., che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari.
Resta ferma, in ogni caso, la legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi (soggetti “con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”).