In appresso si evidenziano le condizioni che legittimano l’adozione da parte dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, dei provvedimenti di interdizione posticipata delle lavoratrici madri.
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro possono adottare, d’ufficio o su istanza di parte, un provvedimento di interdizione posticipata, fino a 7 mesi dopo il parto, nell’ipotesi di condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e di impossibilità di spostamento della medesima ad altre mansioni. Per specifica disposizione di legge, le condizioni pregiudizievoli si considerano sussistenti laddove le lavoratrici siano adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, a causa dell’esposizione ad agenti e situazioniche possono risultare appunto pregiudizievoli per un organismo in fase di recupero delle energie psico-fisiche perdute nel parto e nell’eventuale allattamento. Quando, invece, le condizioni di lavoro o ambientali non rientrano espressamente nel divieto, ma comunque determinano una situazione pregiudizievole per la salute, i provvedimenti degli Ispettorati devono essere adottati sulla base di un giudizio che tenga conto, contestualmente, delle condizioni obiettive dell’ambiente, del lavoro e dello stato di salute della lavoratrice. Ulteriormente, sempre laddove non ricorrono le previsioni di legge, le condizioni che possono portare all’emanazione del provvedimento, sono riconducibili anche a situazioni di rischio evidenziate dal datore di lavoro nell’ambito della valutazione del rischio specifico, preventiva, che consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda e delle misure di prevenzione/protezione che egli ritiene di dover adottare.
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