Modello 770/2017: ipotesi di esonero per Amministrazioni dello Stato



Con la Risoluzione n. 95/E del 20 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono ritenersi esonerate dall’obbligo di presentazione del modello 770/2017, le Amministrazioni dello Stato che, avendo trasmesso le certificazioni uniche relative al personale dipendente ed ai lavoratori autonomi, in assenza di altri quadri, hanno effettuato il versamento delle relative ritenute esclusivamente tramite il servizio tesoreria.

IL MODELLO 770/2017


Il 31 luglio prossimo scade il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2017 relativo ai redditi erogati nel 2016, anche se è stata avanzata la richiesta di proroga dalle organizzazioni dei professionisti, che probabilmente porterà la scadenza al 30 settembre.
Quest’anno l’adempimento risulta, per diversi aspetti, semplificato.
Per quanto concerne i redditi corrisposti per lavoro dipendente e per lavoro autonomo, infatti, il Modello 770/2017 assolve principalmente una funzione di raccordo tra i dati dei redditi erogati e delle ritenute operate, già dichiarati attraverso la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, ed i versamenti delle medesime ritenute eseguiti attraverso il sistema di pagamento unificato (modello F24). Infatti, oltre ai quadri relativi alle informazioni sui redditi di natura finanziaria, precedentemente indicati nel modello “ordinario”, il Modello 770/2017 è composto dei quadri ST, SV, SX e del prospetto SY, nei quali sono esposti i dati relativi:
– ai versamenti (quadri ST e SV);
– al riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
– alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle ritenute ex articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 (ritenute su bonifici relativi a oneri deducibili o detraibili) e ai percipienti esteri privi di codice fiscale (prospetto SY).


SOGGETTI OBBLIGATI


Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2017 i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, quali:
– redditi di lavoro dipendente e assimilati,
– redditi di lavoro autonomo,
– provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
– corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore,
– compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Tra i soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770/2017, in qualità di sostituti d’imposta, dunque, sono incluse anche le Amministrazioni dello Stato.

IPOTESI DI ESONERO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO


Con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, le istruzioni di compilazione del Modello 770/2017 prevedono che le stesse non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, SV e SX, qualora abbiano effettuato i versamenti delle ritenute esclusivamente tramite il servizio di Tesoreria.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, che le amministrazioni statali che hanno provveduto ad inviare le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e non hanno effettuato versamenti delle ritenute tramite il modello F24 o F24EP, utilizzando esclusivamente il servizio Tesoreria, devono ritenersi esonerate dall’obbligo di trasmissione del modello 770/2017. In tal caso, infatti, l’adempimento dichiarativo di sostituto d’imposta risulta assolto con la trasmissione telematica delle certificazioni uniche.
Resta l’obbligo di presentazione della dichiarazione 770/2017, invece, qualora debbano essere compilati altri quadri del modello, quali ad esempio: il “prospetto SY”, utilizzato per dichiarare le somme erogate a favore di un creditore pignoratizio ovvero le somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale. In tali ipotesi, occorre evidenziare l’esonero dalla presentazione dei prospetti riepilogativi indicando nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del Frontespizio il codice “1”.





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