Il contributo mensile di “adesione contrattuale” al Fondo Previambiente stabilito dal CCNL per i dipendenti del CCNL Igiene ambientale municipalizzata non risulta operativo.
Le parti comunicano che l’avvio del versamento al Fondo Previambiente del “contributo mensile ” di 10,00 euro mensili a carico dell’azienda previsti a decorrere dall’1/10/2016 per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendisti con adesione contrattuale” , sarà operativo al completamento delle procedure di competenza del Fondo, ferma rimanendo la decorrenza del versamento stesso dal mese di ottobre 2016, con riferimento ai lavoratori ancora in servizio alla data effettiva del primo versamento; la corresponsione delle competenze maturate sino a tale data viene rateizzata in due franche (mesi di gennaio 2018 e gennaio 2019).
Per quanto concerne il comparto di adesione al quale versare il contributo del datore di lavoro a favore dei suddetti lavoratori, lo stesso è individuato, indistintamente per fascia anagrafica – considerato l’andamento storico dei comparti disponibili e anche in considerazione dell’importo annualmente accantonato – nel comparto di “default” del Fondo Previambiente, come disciplinato dal Fondo stesso.
Quanto alle relative modalità operative e alla misura delle spese a carico del solo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e/o regolamentari del Fondo Previambiente.
Qualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il lavoratore “con adesione contrattuale” intenda spostare la posizione previdenziale in parola ad altro Fondo, a partire dal mese in cui avviene lo spostamento viene meno definitivamente per il datore di lavoro l’obbligo di continuare a corrispondere il contributo contrattuale a suo favore.
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