Nuova disciplina sul mercato del lavoro CCNL Nettezza Urbana (Utilitalia)





28 lug 2017 Con accordo siglato il 25/7/2017, tra l’UTILITALIA, la CISAMBIENTE, la LEGACOOPSERVIZI e la FP – CGIL, la FIT – CISL, la UILTRASPORTI – UIL, la FIADEL, verranno modificati dall’1/9/2017 alcuni istituti contrattuali e la disciplina sul mercato del lavoro.


Con decorrenza 1/9/2017 sono state modificate le seguenti discipline:


Periodo di prova


Fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova di durata non superiore a:
– 90 giorni calendariali se inquadrato dal livello J al livello 5;
– 180 giorni calendariali se inquadrato dal livello 6 al livello Q.
Ai fini della durata del periodo di prova, non si computa il giorno iniziale.


Contratto di lavoro a tempo parziale


All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale che non sarà inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno, con durata prestazione minima giornaliera continuativa pari a 3 ore.
Le prestazioni lavorative aggiuntive rese in attuazione delle modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari 25%della prestazione già concordata.
Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite complessivo annuale di ore procapite pari al 40% della prestazione concordata, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 12% comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali; per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre tale limite si darà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato nell’azienda non può eccedere mediamente nell’anno il 18% del personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.


Contratto di lavoro a tempo determinato


Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi; fatte salve le eccezioni previste dalla legge la durata massima di 36 mesi riguarda anche la successione dei contratti a tempo determinato e dei periodi di missione conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale con lo stesso lavoratore pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento dei 36 mesi.
Il numero dei lavoratori, anche a tempo parziale, assunti a termine ovvero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui al seguente art. 13 non può complessivamente eccedere nell’anno la percentuale del 18% dei lavoratori a tempo indeterminato, da intendersi quale media annua calcolata all’atto dell’assunzione con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5% e con il minimo di 5 lavoratori.
Con intesa in sede aziendale potranno essere fissati limiti percentuali diversi, anche separatamente per contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato.
L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa, a pena di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, nei casi seguenti:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso aziende nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso aziende nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi a termini.
Fermi i limiti di durata, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore; qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno per contratti di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi ,il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza di tali termini.


Lavoro agile (smart working)


Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte dell’attività lavorativa all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telematici messi a disposizione dall’azienda.
Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e lo necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativa.
La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di lavoro né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL.
Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale.
Per quanto non regolato dal presente articolo si fa riferimento alla disciplina del telelavoro.


Contratto di somministrazione di lavoro


I lavoratori somministrati, a tempo determinato e indeterminato, non potranno superare nell’anno la percentuale del 18%, da calcolarsi complessivamente con i lavoratori assunti a tempo determinato, da intendersi quale media annua calcolata all’atto dell’assunzione. E’ comunque consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro sino a cinque prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Con intesa in sede aziendale potranno essere fissati limiti percentuali diversi, anche separatamente per contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato.
Il contratto di somministrazione è vietato:
– per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
– presso aziende nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, ovvero presso aziende nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
– alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.


Contratto di apprendistato professionalizzante


Il contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il conseguimento di qualifiche dal livello 2 al livello Q (Quadri) delle Aree operativo-funzionali del sistema di classificazione.
In relazione alla qualificazione da conseguire, il contratto di apprendistato professionalizzante si articola in più periodi di formazione, per la durata complessiva di 36 mesi; il lavoratore viene inquadrato dalla data di assunzione nel livello di inquadramento corrispondente alla qualificazione da conseguire, ma la retribuzione viene riconosciuta in misura percentuale proporzionata all’anzianità di servizio, come da tabella che segue.











































































Livello

1° periodo – Mesi

Retribuzione

2° periodo – Mesi

Retribuzione

3° periodo – Mesi

Retribuzione

Durata Complessiva – Mesi

2B 18 85% 18 95% 36
3B 12 85% 12 90% 12 95% 36
4B 12 85% 12 90% 12 95% 36
5B 12 85% 12 90% 12 95% 36
6B 12 85% 12 90% 12 95% 36
7B 12 85% 12 90% 12 95% 36
8 12 85% 12 90% 12 95% 36
Q 12 85% 12 90% 12 95% 36


Al termine del periodo di apprendistato, coincidente con il termine del rapporto di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni di calendario decorrenti dal medesimo termine.
Durante il periodo di preavviso, il trattamento economico e normativo applicabile al lavoratore è quello del rapporto di lavoro disciplinato dal presente articolo.
Le aziende che occupano più di 50 dipendenti non possono dar corso all’assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine, non si computano gli apprendisti la cui cessazione del rapporto sia avvenuta: nel corso o al termine del periodo di prova, per dimissioni, per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per licenziamento collettivo, per licenziamento per passaggio di appalto, per superamento del periodo di comporto, per rifiuto di restare in servizio al termine del contratto di apprendistato.





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