Da luglio nuove quote di contribuzione in cifra fissa mensile destinate alle prestazioni di Sostegno al Reddito 2017 dell’Ente Bilaterale Artigianato Piemonte (EBAP). Imprese escluse dal trattamento di integrazione salariale (Cigo) Dall’1/7/2017 tali imprese verseranno, ad integrazione della cifra fissa, l’importo aggiuntivo di euro 1,00 mensili, per un totale 11,65 euro mensili ai quali andrà aggiunta la cifra variabile di FSBA conteggiata sull’imponibile previdenziale dei dipendenti (0,45% a carico impresa; 0,15% a carico lavoratori). Versamento codice EBNA Quota fissa Quota FSBA Dall’anno 2017 la quota di solidarietà INPS del 10% di contribuzione è dovuta su quota parte del versamento mensile pari a euro 4,27 per dipendente (2,27 quota 2016 maggiorato di 2 euro della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale) Imprese rientranti nel campo di applicazione Cigo Per tali imprese a partire dall’1/7/2017 la quota del versamento mensile ammonterà ad euro 14,42. Versamento codice EBNA Quota fissa Dall’anno 2017 la quota di solidarietà INPS del 10% di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 è dovuta su quota parte del versamento mensile pari a Euro 7,04 mensili (5,04 quota 2016 maggiorato di 2 euro della quota integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale).
Quota da luglio 2017
Euro 11,65
0,45% imponibile contributivo a carico azienda
0,15% imponibile contributivo a carico lavoratore
Quota da luglio 2017
Euro 14,42
Le quote di contribuzione in cifra fissa mensile sono dovute per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.
Dette quote comprendono: quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA, il contributo per l’attività RLST, le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.
Il mancato versamento delle quote dovute, determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dall’1/1/2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dall’1/1/2017 (IAR).Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
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