La sopravvenuta depenalizzazione del reato per omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori è rilevabile dai giudici di merito e di legittimità, indipendentemente dall’oggetto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammissibile.
La vicenda riguarda la condanna, sia in primo grado che in appello, di un datore di lavoro per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, per avere nella sua qualità di titolare di ditta individuale, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso di effettuare nei termini di legge il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dell’impresa.
Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, lamentando l’erronea applicazione della legge.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando la sopravvenuta depenalizzazione del fatto per la sentenza impugnata, indipendentemente dall’oggetto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammissibile. La norma incriminatrice, in origine, puniva con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032,00 euro qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse nel senso predetto. L’attuale testo normativo, al contrario, differenzia il regime giuridico in ragione dell’omissione compiuta dal datore di lavoro, confermando la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a 1.032,00 euro, per i soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000,00 euro annui. Nei casi in cui, invece, l’importo omesso rimane al di sotto della predetta soglia, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro. In ogni caso, il datore di lavoro non è punibile con la sanzione penale e non è assoggettabile neppure alla sanzione amministrativa se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Infine, ai fini della regolamentazione del periodo transitorio, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, è previsto che l’autorità giudiziaria disponga la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
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