P.A.: approvate le modifiche sul licenziamento disciplinare




Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che prevede disposizioni integrative e correttive in materia di “licenziamento disciplinare”, in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione.


Le modifiche apportate riguardano l’accoglimento dei pareri parlamentari in merito all’introduzione di un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni concernente la comunicazione all’Ispettorato per la funzione pubblica dell’avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari e del relativo esito. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio, gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente dovranno essere comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione.
Approvato inoltre, in esame definitivo, un decreto legislativo che completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati. Nel dettaglio, si introducono:
– uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
– la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;
– la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
– la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
– il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
– l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
– la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
– l’articolazione di un regime previdenziale, assistenziale e assicurativo adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.





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