P.A.: contratti di prestazione occasionale in deroga al numero dei dipendenti




A sostituire i voucher, arrivano i Libretti famiglia e i contratti di prestazione occasionale (cd. PrestO). Nell’utilizzo di questi ultimi, disposizioni particolari sono dettate per la Pubblica amministrazione.


Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso:
– le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
– gli altri utilizzatori, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.


Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è soggetto a limiti specifici. È infatti vietato, secondo il comma 14 dell’articolo 54bis, D.L. n. 50/2017 conv. con mod. in L. n. 96/2017, il ricorso a tale contratto:
– da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
– da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età; persone disoccupate; percettori di prestazioni di sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
– da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.


Tuttavia le amministrazioni pubbliche (come definite dall’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al divieto di ricorrervi quando alle proprie dipendenze ci sono più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
– nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
– per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
– per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
– per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.





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