Il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione risulta esserci in capo al pediatra che esercita l’attività in due studi diversi e con l’ausilio di una segretaria e di un infermiere (Corte di cassazione – ordinanza 03 luglio 2017, n. 16374).
Presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi.
In particolare, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre qualora il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Il suddetto requisito risulta soddisfatto, comportando quindi applicabilità del tributo, in capo al medico pediatra che espleta l’attività in due studi diversi e con l’ausilio di assistenti con mansioni esecutive.
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