Le nuove disposizioni introdotte dalla Parte normativa dell’accordo 27/6/2017 di rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie
Ente Bilaterale Ortofrutta – E.B.O.
Il finanziamento delle attività dell’E.B.O. avverrà su base paritetica:
a) mediante il pagamento di un contributo di € 0,10 mensile per lavoratore occupato, di cui lire € 0,05 a carico dell’azienda e € 0,05 a carico di ogni singolo lavoratore;
b) mediante il pagamento di un contributo suppletivo di funzionamento operativo, anch’esso da versare pariteticamente, in misura non superiore a € 0,52 mensili per lavoratore occupato da destinare al sostegno dell’attività.
Il contributo suppletivo di funzionamento operativo, in quanto funzionale alla realizzazione di progetti, è suscettibile di aumento o diminuzione nel tempo.
Previdenza complementare
E’ confermata la disposizione contrattuale vigente in ordine alla contribuzione, con l’integrazione del dovere in capo all’azienda di fornire al lavoratore, al momento dell’assunzione, adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.
Periodo di comporto
Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.
Ai fini del periodo di comporto, al raggiungimento del 150° giorno di malattia, l’azienda dovrà comunicare in forma scritta al lavoratore tale raggiungimento.
Per la comunicazione aziendale, ai fini dell’adempimento, verrà presa in considerazione la data di spedizione.
Maternità o paternità facoltativa
Ai sensi del D.Lgs. 80/2015 art. 7, il congedo facoltativo potrà essere fruito anche ad ore con un orario ridotto pari al 50%. In tal caso il termine di preavviso è pari a due giorni.
Passaggio di livello
Si dispone che possono avere il passaggio al Sesto Livello Super i lavoratori stagionali che abbiano prestato per almeno cinque anni civili (1 Gennaio – 31 Dicembre) consecutivi, presso la stessa azienda, attività lavorativa annuale, in uno o più periodi, e per non meno di 45 mesi di assunzione (anche frazionati).
Rapporto di prestazione occasionale
Con nuovo articolo si stabilisce che gli istituti contrattuali tesi a disciplinare il rapporto di prestazione occasionale, a partire da quelli in sostituzione dei voucher ex D.Lgs. 81/2015, capo VI, artt. dal 48 al 50, non potranno trovare applicazione nell’ambito delle mansioni previste dalle declaratorie del presente CCNL.
Orario di lavoro
Si conferma la fissazione dell’orario normale di lavoro effettivo 40 ore settimanali ma si chiarisce con la distribuzione in cinque giorni dal lunedì al venerdì.
Appalti
Per quanto riguarda le aziende appaltatrici, il rinnovo stabilisce che esse dovranno applicare il CCNL di settore e la relativa contrattazione aziendale e/o territoriale.