Pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e Ape sociale: chiarimenti Inps




L’Inps, dopo le circolari in materia, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e all’indennità di Ape sociale.


L’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge di Bilancio 2017 ha introdotto, con effetto dal 1° maggio 2017, il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma. Mentre i commi da 179 a 186, hanno previsto in via sperimentale – dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 – per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare, dietro domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità (c.d. APE Sociale) fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Tra le appena citate condizioni vi è quella dello stato di disoccupazione “essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante”, in proposito, l’Inps chiarisce che non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante. Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica. A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento. E’ consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici.
Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione, sempre nei termini previsti.
Con riferimento alla categoria degli operai edili, in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza.





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