Per la presentazione del modello 730/2017 e della busta contenente la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille l’ultimo giorno è il 7 Luglio.
La scadenza in oggetto riguarda sia i contribuenti che consegnano la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) sia quelli che si avvalgono dell’assistenza fiscale di un Caf o di un professionista abilitato.
Le persone fisiche in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente possono adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il modello ordinario 730 e il modello 730 precompilato.
Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730, sia ordinario che precompilato, è il 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione.
La dichiarazione può essere presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’applicazione web 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia, al sostituto di imposta, se quest’ultimo ha comunicato di prestare assistenza fiscale, a un CAF o un professionista abilitato.
I sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati che prestano attività di assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione (modello 730-3) e le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1), nonché rilasciare all’interessato la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione.
In caso di dichiarazione precompilata congiunta, la stessa può essere presentata esclusivamente tramite il sostituto d’imposta, il CAF o il professionista.
Se la dichiarazione è presentata direttamente, deve essere fornito un indirizzo di posta elettronica valido, al fine di recevere dall’Agenzia delle Entrate, eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata.
La dichiarazione precompilata può essere presentata anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, in tal caso, la presentazione può essere effettuata direttamente “via web” ovvero tramite un CAF o professionista abilitato. Se dalla dichiarazione emerge un risultato a credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate; viceversa, se emerge un debito d’imposta, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.