Nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile, l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Con recente circolare, l’Inps ha impartito istruzioni applicative in merito alla previsione normativa (art. 7, L. n. 81/2017), che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017, pur non introducendo novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità.
Il Legislatore – come noto – ha disposto la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL, sicchè a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, già destinatari della prestazione, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data. Parimenti, rimane confermato che i lavoratori in questione devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, non essere pensionati, privi di partita IVA, anche se non produttrice di reddito, e devono aver perduto involontariamente la propria occupazione. Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva è soddisfatto nel caso laddove non vi sia sovrapposizione con altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.
La citata circolare si occupa anche della compatibilità con il nuovo lavoro accessorio. L’art. 54bis inserito in sede di conversione dalla Legge n. 96/2017 ha introdotto la disciplina delle nuove prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse. Il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Il comma 4 prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in esame prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. Al riguardo si precisa tuttavia che tale previsione non trova applicazione nella ipotesi di prestatore di lavoro occasionale percettore di indennità DIS-COLL in quanto il D.Lgs. n. 22/2015 all’art.15, co. 7, in materia di DIS-COLL dispone che per i periodi di fruizione di detta indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.