L’Inps fornisce le istruzioni per integrare la misura minima della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura. Nel settore agricolo, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014). In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’area di appartenenza del lavoratore:
– Area 1: euro 7,57;
– Area 2: euro 6,94;
– Area 3: euro 6,52.
Ai predetti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto per gli operai a tempo determinato quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità). Pertanto, le misure minime oraria e giornaliera del compenso vanno quantificate come appresso.
Area professionale |
Compenso orario |
Compenso giornaliero |
---|---|---|
1^ | € 9,65 | € 38,60 |
2^ | € 8,80 | € 35,20 |
3^ | € 6,56 | € 26,24 |
Al riguardo, infatti, l’importo del compenso giornaliero non può comunque essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore. La misura invece del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata. Chiaramente, utilizzatore e lavoratore sono liberi regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime.
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