“Prima casa”: la scelta tra il criterio della residenza o della sede di lavoro




Ai fini del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa, è fondamentale che il contribuente faccia richiamo al requisito della residenza o della sede di lavoro al momento della registrazione dell’atto di acquisto dell’immobile (Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 maggio 2017, n. 13850).

La Suprema Corte rigetta il ricorso del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTR, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro dovuta per effetto di revoca dell’agevolazione fiscale correlata all’acquisto della c.d. prima casa, stante il trasferimento della residenza nel comune oltre il termine perentorio di legge di 18 mesi, – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, quanto al merito della pretesa impositiva, il gravame del contribuente era infondato, atteso che “la mancata indicazione nell’atto notarile del luogo di lavoro ove è ubicato l’immobile, anche in assenza della residenza del contribuente, comporta la perdita dell’agevolazione”, mentre, in parziale accoglimento dello stesso, dovevano essere annullate le sanzioni non vertendosi in ipotesi di dichiarazione “mendace”, bensì di “omissione dell’impegno assunto… in sede notarile”.
Il ricorrente lamenta che i giudici della CTR hanno erroneamente negato il diritto del contribuente al mantenimento dell’agevolazione fiscale, malgrado lo stesso svolgesse nel comune nel quale è ubicato l’immobile oggetto della compravenduta, la propria attività professionale (forense) anche da prima dell’acquisto e ciò rilevasse a prescindere dall’indicazione nell’atto di acquisto della relativa condizione.
La Corte ha ribadito che la normativa il godimento dell’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti territoriali tra l’acquirente ed il comune in cui è ubicato il bene, prevedendo due distinti criteri, il primo fondato sulla residenza, ed il secondo riferito alla sede di lavoro; ne consegue che l’impegno di trasferire la residenza, da assumere in seno all’atto, e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento, riguardano solo l’acquirente che invochi l’omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro; tanto, in consonanza con lo scopo perseguito dall’agevolazione, che consiste nell’incentivare l’investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel comune “di residenza” o “di lavoro” dell’interessato. Decisivo appare, pertanto, accertare se il contribuente, in seno all’atto di acquisto, abbia invocato solo il criterio della residenza o, invece, quello della sede di lavoro; nel primo caso, invero, non può essere data alcuna rilevanza circostanze di fatto (tipo “dimora abituale”) e la spettanza del beneficio dovrà essere valutata solo in base alla residenza (quale risultante dalle certificazioni anagrafiche) nel comune ove è ubicato l’immobile; solo nel secondo caso, invece, la spettanza del beneficio dovrà essere valutata in base all’accertamento sull’effettiva sede di lavoro del contribuente nel comune ove è ubicato compravenduto.
Risulta evidente che la norma, la quale parla espressamente soltanto della dichiarazione di voler trasferire la propria residenza, debba necessariamente comprendere anche la diversa dichiarazione di volersi trasferire nel luogo di lavoro.
E, poiché entrambe le dichiarazioni devono, a pena di decadenza dal beneficio, esser formulate al momento della registrazione dell’atto, consegue che il contribuente, non avendo tempestivamente dichiarato di voler utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza, è decaduto dal diritto all’agevolazione.
Le sanzioni sono dovute nell’ipotesi in cui l’agevolazione sulla prima casa non spettava a causa di dichiarazione mendace, originariamente o per fatti sopravvenuti, quale la mancata, definitiva, realizzazione dell’intento di stabilire la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile (come avvenuto nella fattispecie, in cui il contribuente non ha trasferito, nel termine di legge, la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile).






Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad