La causa delle immissioni sonore, oltre i limiti consentiti, non è da imputare alla inidoneità dei locali ma in un utilizzo dei medesimi non corretto da parte del conduttore, con conseguente esclusione della responsabilità del proprietario dei locali (Corte di cassazione – ordinanza 04 luglio 2017, n. 16407).
La fonte di inquinamento acustico va individuata nel vociare degli avventori che si trattengono all’esterno del locale, unitamente alla musica diffusa ad alto volume all’interno del locale ed alle voci dei clienti ivi presenti. Qualora l’attività è svolta da un soggetto diverso dal proprietario dei locali, la produzione delle immissione acustiche intollerabili è riconducibile esclusivamente alla condotta del gestore dell’esercizio, per aver riprodotto brani musicali oltre i limiti consentiti e per non aver dissuaso i clienti dal trattenersi all’esterno del locale vociando. Tale responsabilità viene oltretutto avvalorata anche qualora il proprietario inserisce nel contratto di locazione il divieto per il conduttore di esercitare attività rumorose che possono arrecare disturbo ai condomini.
Pertanto, qualora le immissioni rumorose originino da un pub condotto in locazione, la responsabilità per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizio a carico di terzi.
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