Ravvedimento degli errori nelle comunicazioni trimestrali IVA





Con la Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per correggere errori ed omissioni relative alle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA ed a quelle riguardanti i dati delle fatture emesse e ricevute, beneficiando di una sanzione ridotta.


In risposta alle richieste di chiarimenti ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del ravvedimento operoso alle violazioni riguardanti, sia la comunicazione dei dati delle fatture, sia la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
In particolare, alla sanzione determinata secondo la specifica disciplina di ciascuno dei due adempimenti, si applica la riduzione prevista dal ravvedimento operoso in relazione alla data di regolarizzazione.
A tal proposito, si ricorda che:
– in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista la sanzione amministrativa per ogni fattura, di 2,00 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Qualora, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, viene effettuata la trasmissione omessa ovvero corretti gli errori, la sanzione è ridotta alla metà con un limite massimo di 500 euro per ciascun trimestre;
– in caso di omissione o errata trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche, è prevista la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. Qualora, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, viene effettuata la trasmissione omessa ovvero corretti gli errori, la sanzione è ridotta alla metà.
Riguardo alle concrete modalità di ravvedimento di una comunicazione di dati delle fatture, ad esempio, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (scadenza 16 settembre 2017), qualora si proceda al ravvedimento in data 3 novembre 2017 (48 gg), deve essere inviata una nuova comunicazione con i dati corretti e versata la sanzione ridotta pari a 40 euro, vale a dire la sanzione base di euro 360 (180 x 2 euro) ridotta a 1/9.


Con riferimento alla regolarizzazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, invece, occorre tenere presente che, fermo il versamento della sanzione, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento:
– qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata;
– laddove, invece, la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, l’obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata viene meno, e i dati vanno corretti in sede di dichiarazione annuale.
Ad esempio, in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (scadenza 12 giugno 2017), se si procede al ravvedimento in data:
– 31 agosto 2017, deve essere inviata la comunicazione e versata la sanzione ridotta pari a 55,56 euro (sanzione base di 500 euro, ridotta a 1/9);
– 10 settembre 2018, avendo indicato correttamente nella dichiarazione IVA 2018 (scadenza 30 aprile 2018) i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve essere versata la sanzione ridotta pari a 62,50 euro (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/8);
– 10 settembre 2018, ma nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve essere presentata la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione, a cui si aggiunge quella di 71,43 euro (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/7).


Allo scopo di facilitare le attività di regolarizzazione, in ordine alle concrete modalità di applicazione del ravvedimento operoso, l’Agenzia ha elaborato distinte tabelle esemplificative con la determinazione della sanzione ridotta, dovuta in funzione della data di regolarizzazione.


COMUNICAZIONE DATI FATTURE (N. 180 FATTURE ERRATE) –























RAVVEDIMENTO

SANZIONE – CORREZIONE ENTRO 15 gg

SANZIONE – CORREZIONE DAL 15° GIORNO IN POI

Entro 90 gg. Euro 20 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/9) Euro 40 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/9)
Entro la dichiarazione annuale (anno di riferimento) Euro 22,50 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/8) Euro 45 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/8)
Entro la dichiarazione annuale (anno successivo) Euro 25,71 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/7) Euro 51,43 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/7)
Oltre la dichiarazione annuale (anno successivo) Euro 30 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/6) Euro 60 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/6)
Dopo la constatazione della violazione con p.v.c., (fino alla notifica dell’atto impositivo) Euro 36 (sanzione base di euro 180, ridotta a 1/5) Euro 72 (sanzione base di euro 360, ridotta a 1/5)


COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA























RAVVEDIMENTO

SANZIONE – CORREZIONE ENTRO 15 gg

SANZIONE – CORREZIONE DAL 15° GIORNO IN POI

Entro 90 gg. Euro 27,78 (sanzione base di euro 250, ridotta a 1/9) Euro 55,56 (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/9)
Entro la dichiarazione annuale (anno di riferimento) Euro 31,25 (sanzione base di euro 250, ridotta a 1/8) Euro 62,50 (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/8)
Entro la dichiarazione annuale (anno successivo) Euro 35,71 (sanzione base di euro 250, ridotta a 1/7) Euro 71,43 (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/7)
Oltre la dichiarazione annuale (anno successivo) Euro 41,67 (sanzione base di euro 250, ridotta a 1/6) Euro 83,33 (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/6)
Dopo la constatazione della violazione con p.v.c. (fino alla notifica dell’atto impositivo) Euro 50 (sanzione base di euro 250, ridotta a 1/5) Euro 100 (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/5)





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