Pronte le istruzioni operative relative all’obbligo della formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro (Ministero economia e finanze – circolare n. 26/2017).
L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio 2017 ed è rivolto a tutti i revisori legali iscritti nel relativo registro, mentre sono esentati i revisori legali sospesi dal registro per irregolare attività e i revisori legali soggetti a sospensione cautelare, disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Il suddetto obbligo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto al registro deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno; nell’arco del triennio i revisori maturano i crediti utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non hanno già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici.
L’attività formativa può essere alternativamente svolta:
– mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
– mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici o privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione;
– in ragione del riconoscimento della formazione obbligatoria già effettuata dai revisori legali iscritti presso albi professionali;
– in ragione del riconoscimento della formazione che le società di revisione organizzano a favore dei loro collaboratori che effettuano attività di revisione.
Link all’articolo originale