Il MEF con decreto 26 maggio 2017 pubblicato nella G.U. 11 luglio 2017, n. 160 ha rideterminato le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze.
Utili da partecipazione e proventi equiparati
Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.
Gli utili percepiti dagli enti non commerciali formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100 per cento del loro ammontare.
Gli utili percepiti dagli enti non commerciali formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare.
A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
L’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o dall’ente partecipato nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deve essere data separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Queste disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni e alle remunerazioni dei contratti.
In caso di utili e proventi equiparati, nonché di remunerazioni erogate da società o enti non residenti, i dati e gli elementi sono forniti dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della società o dell’ente estero, all’intermediario che interviene nella distribuzione degli utili e dei proventi.
Plusvalenze e minusvalenze
Le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.
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