Ai fini dell’assegnazione di beni immobili sociali, soltanto ai soci che riceveranno partecipazioni esclusivamente nella società scissa si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, commi 115-120, della legge n. 208/2015, anche quando quest’ultima è preceduta da un’operazione di scissione il cui scopo consiste nel consentire la suddetta assegnazione agevolata (Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 26 luglio 2017, n. 98/E).
Il Fisco, in ordine alla questione sollevata dalla società istante in relazione all’eventuale abusività di un’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, finalizzata all’assegnazione agevolata di beni immobili ai soli soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa, l’Agenzia chiarisce che:
– ai fini delle imposte dirette, considerato che la scissione risponde alla necessità di riorganizzare l’assetto societario per permettere solo ad alcuni soci (quelli che resteranno nella società scissa) di procedere all’assegnazione agevolata degli immobili l’Amministrazione Finanziaria ritiene che detta scelta, meritevole di tutela, non integra lo sviamento della ratio di alcuna norma o principio dell’ordinamento. Non sussistendo alcun elemento di indebito vantaggio fiscale, non si prosegue nel riscontro degli altri elementi costitutivi dell’abuso;
– ai fini dell’imposta di registro, In ordine alla possibile riqualificazione dell’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale oggetto della predetta istanza, la stessa non presenta aspetti di criticità, tenuto conto che all’operazione di scissione si applica l’imposta fissa nella misura di euro 200.
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