Servizio civile universale e riscatto contributivo



Come noto, di recente il Legislatore ha introdotto nuove norme in materia di servizio civile nazionale e istituito il servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Di qui, l’Inps fornisce le indicazioni di carattere generale relative alla disciplina del rapporto di servizio civile universale, con particolare riferimento al riscatto dei corrispondenti periodi ai fini pensionistici.

Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria ed a seguito di bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. Il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha una durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
I soggetti iscritti al FPLD e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO per l’IVS ed alla gestione separata, possono riscattare, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria. Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento, quindi, è l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati, che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto. La facoltà è poi subordinata all’ulteriore requisito che i periodi di servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati.
Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell’interessato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili (10 anni) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
La presentazione della relativa domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà del richiedente, che può limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria effettuato. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica.





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