Sistema Moda Italia ha pubblicato una nuova circolare con alcune delle novità introdotte in sede di stesura definitiva del CCNL, avvenuta il 5/7/2017
Premessa
Il giorno 5/7/2017, Sistema Moda Italia e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL hanno firmato il nuovo CCNL del settore Tessile Abbigliamento Moda, che sarà distribuito dal mese di settembre.
L’Ipotesi di Accordo era stata sottoscritta il 21 febbraio scorso, dopo 10 mesi di difficile trattativa. Ora le Parti, dopo l’approvazione da parte dei lavoratori a larghissima maggioranza, hanno firmato il testo completo e definitivo del Contratto nazionale.
Con l’occasione, le stesse Parti, ma insieme alle altre associazioni datoriali rappresentative di tutto il settore moda, hanno firmato anche l’Accordo sindacale istitutivo di SANIMODA, il fondo intersettoriale che gestirà l’assistenza sanitaria integrativa in favore di tutti i lavoratori della moda, in applicazione dei rispettivi contratti nazionali recentemente firmati in tutti i comparti produttivi.
Nella medesima data, 5/7/2017, il Contratto nazionale è stato sottoscritto anche dall’UGL, nello stesso testo già firmato dagli altri sindacati.
Il nuovo CCNL 5/7/2017
Il nuovo Contratto nazionale decorre dall’1/4/2016 e avrà durata fino al 31/12/2019.
Tabella Viaggiatori e piazzisti
Categoria |
ERN fino al 03/2017 |
Dall’1/4/2017 |
ERN dall’1/4/2017 |
---|---|---|---|
1.a | 1.778,98 | 28,00 | 1.806,98 |
2.a | 1.678,76 | 26,25 | 1.705,01 |
Tabella Fotoincisori di quadri e cilindri per stampa tessile
Tabella ERN fino al 30/6/2018
Categoria |
ERN fino al 03/2017 |
Dall’1/4/2017 |
ERN dall’1/4/2017 |
---|---|---|---|
6 | 1.871,99 | 28,00 | 1.899,99 |
5 | 1.753,27 | 26,25 | 1.779,52 |
4 | 1.602,95 | 25,00 | 1.627,95 |
3 | 1.492,33 | 24,00 | 1.516,33 |
2 | 1.391,21 | 22,75 | 1.413,96 |
1 | 1.248,05 | 18,00 | 1.266,05 |
Sulla parte normativa del Contratto, rispetto all’Ipotesi di Accordo del 21/2/2017, nel testo definitivo ora ufficializzato delle Parti, oltre a precisazioni formali e ad adeguamenti tecnici alle nuove normative, sono state introdotte alcune integrazioni e modifiche, di cui riportiamo di seguito le principali.
Apprendistato
E’ stata modificata la disciplina del trattamento economico nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Pertanto, il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato come segue:
– Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
– Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella del lavoratore inquadrato nella qualifica da conseguire.
– Per le ore di lavoro effettivo verranno applicate le seguenti percentuali rapportate all’ERN del livello di inquadramento da conseguire:
– primi 12 mesi: 60%
– successivi 12 mesi: 70%
– successivi 12 mesi: 80%
– eventuali successivi 12 mesi: 90%
Tali percentuali potranno essere modificate con specifico accordo tra azienda e RSU assistita dalle associazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale.
Nell’apprendistato professionalizzante sono state convenute due integrazioni alla disciplina delle quote di conversione dei contratti a tempo indeterminato. Infatti:
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell’azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti cessati per recesso durante il periodo di prova, che abbiano rassegnato le dimissioni, o licenziati per giusta causa, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 4.
Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al 25%.
Flessibilità
Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale a livello aziendale.
Istituzione del Fondo SANIMODA
Per consentire l’attivazione del Fondo, le aziende:
– entro il 31/10/2017 iscriveranno tutti i lavoratori al Fondo, secondo le modalità che saranno definite e comunicate dal Fondo stesso;
– entro la stessa data, in deroga alle scadenze contributive di cui sopra, per ogni lavoratore iscritto al Fondo sarà anticipato a carico delle aziende un contributo pari a 2,00 euro. Pertanto, la prima quota contributiva relativa al mese di gennaio 2018 sarà ridotta a 10,00 euro.
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