SOLIMARE: modifica al decreto istitutivo del fondo




Il Ministero del lavoro, con decreto del 17 maggio 2017, n. 99295 modifica il decreto istitutivo del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE.


Con la costituzione del fondo di solidarietà bilaterale Solimare (Decreto n. 90401/2015), anche i lavoratori marittimi hanno avuto la possibilità di accedere ad un ammortizzatore sociale, tutelandosi dalle aziende in crisi del comparto. Il Fondo, si ricorda – nella sua stesura originale – attuava interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, con più di quindici dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle seguenti cause (previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria):
– eventi transitori e non imputabili all’impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato;
– ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
– crisi aziendali;
– fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
Con il decreto 23 maggio 2016, l’operatività del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo è stata estesa ai datori di lavoro con più di cinque dipendenti. La modifica si è resa opportuna in seguito all’accordo, firmato, il giorno 30/11/2015, tra Confitarma, Fedarlinea, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, con il quale si è adeguto il Fondo Solimare alle norme di cui all’art. 26 del D.Lgs. 148/2015.
Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale nonchè al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria. L’assegno, per il quale è previsto anche il versamento della contribuzione correlata, ha una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno. In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per il lavoratore marittimo in turno particolare essa sarà rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l’impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione.
Altra modifica è intervenuta con Decreto 17 maggio 2017, n. 99295, la quale, sostituisce il comma 3 dell’articolo 8 come segue: “L’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016; dieci volte nell’anno 2017; otto volte nell’anno 2018; sette volte nell’anno 2019; sei volte nell’anno 2020 e cinque volte nell’anno 2021”.
Nei casi in cui la misura della prestazione risulti superiore ai limiti individuati come sopra, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro. Nuove richieste di accesso alla prestazione, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.





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