Solo con l’attestato del Fisco la dichiarazione si considera presentata



Con la recente Ordinanza n. 17479 del 14 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi trasmessa in via telematica è provata esclusivamente dalla “comunicazione di avvenuto ricevimento della dichiarazione” rilasciata dall’Agenzia delle Entrate attraverso il sistema telematico.

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito d’imposta maturato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, per effetto della mancata acquisizione della stessa trasmessa in via telematica mediante il servizio Entratel, in seguito allo “scarto” da parte del sistema telematico.
Il contribuente ha presentato ricorso eccependo l’acquisizione al sistema della dichiarazione in via telematica a mezzo di intermediario, senza che fosse stata segnalata dal sistema di controllo formale dell’applicativo la presenza di un errore bloccante.
Il ricorso è stato accolto dai giudici tributari ritenendo che la mancata segnalazione di un errore bloccante da parte del sistema di controllo formale dell’applicativo Entratel costituisse un errore scusabile, e l’acquisizione al sistema della dichiarazione in via telematica a mezzo dell’intermediario doveva ritenersi una valida prova di presentazione della dichiarazione.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


I giudici della Suprema Corte, hanno riformato la decisione dei giudici tributari, affermando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi la dichiarazione trasmessa in via telematica, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa. La stessa si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La comunicazione di ricevimento, dunque, assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione.
Lo stesso principio è applicabile anche nel caso in cui si verificano i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che determinano lo “scarto” della dichiarazione. Gli errori bloccanti, e quindi lo scarto della dichiarazione, infatti, sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto”, può porvi tempestivo rimedio.
In conclusione, la prova della regolare presentazione della dichiarazione telematica è stata tipizzata dal legislatore nella “comunicazione di avvenuto ricevimento della dichiarazione” dell’Agenzia delle Entrate, per cui deve ritenersi escluso che tale comunicazione possa essere equiparata alla dichiarazione di “scarto” dal sistema e che la prova possa essere desunta da altri mezzi.





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