È previsto il mantenimento dell’agevolazione prima casa nei casi in cui il trasferimento della residenza, nel comune ove è ubicato l’immobile, non avvenga entro 18 mesi dall’acquisito per causa, sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente, di forza maggiore (Corte di cassazione – ordinanza 12 luglio 2017, n. 17225).
Gli estremi di una causa di forza maggiore, che garantirebbe in ogni caso il mantenimento dell’agevolazione, non è riscontrabile nell’età avanzata e nelle precarie condizioni di salute degli acquirenti già al momento del rogito, condizioni che non rappresentano un impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile e tali da non poter essere evitati.
Di fatto, ai fini dell’agevolazione, l’impegno a trasferire la residenza, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro i 18 mesi dal rogito, rappresenta un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco.
Tale impegno deve essere però valutato tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile.
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