Spese di sponsorizzazione deducibili come spese di pubblicità



La Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le spese di sponsorizzazione in attività sportive dilettantistiche rispondono al principio di inerenza secondo una presunzione legale assoluta stabilita dalla disciplina speciale dell’attività sportiva dilettantistica. La deducibilità di dette spese è regolata come spese di pubblicità (Ordinanza 07 giugno 2017, n. 14232).

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione i costi dedotti dal reddito d’impresa per spese di sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, contestando la non inerenza di dette spese con l’attività d’impresa.
I giudici tributari hanno confermato la legittimità dell’atto di accertamento, affermando la non deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Riformando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione invece ha accolto il ricorso del contribuente affermando che la disciplina speciale dell’attività sportiva dilettantistica stabilisce una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione.
La norma stabilisce, in particolare, che Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
Ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, peraltro, è richiesta l’osservanza di precise condizioni:
a) il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
b) deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato deve effettivamente porre in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).
I giudici della Suprema Corte, quindi, hanno affermato che qualora siano rispettate le suddette condizioni, la cui sussistenza deve essere valutata dal giudice di merito a pena di nullità della sentenza per vizio di motivazione, l’inerenza delle spese di sponsorizzazione risulta assistita da presunzione legale assoluta, che determina l’illegittimità della ripresa a tassazione.






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