In arrivo le istruzioni per l’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 13 luglio 2017, n. 20/E).
La circolare in oggetto fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016.
Tra le novità c’è la pubblicazione dei decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 dicembre 2016 con cui sono stati approvati 57 studi di settore, nonché 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’evoluzione dei citati 57 studi è stata effettuata analizzando le informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2014.
I 57 studi di settore approvati rappresentano la revisione di 68 studi in vigore dal p.i. 2013, per alcuni dei quali l’aggiornamento ha comportato l’accorpamento di più studi in un unico studio di settore.
In particolare, con i decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 dicembre 2016 sono stati approvati:
– 20 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
– 12 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
– 7 studi relativi ad attività professionali;
– 18 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.
A decorrere dal periodo d’imposta 2016 è stato inoltre approvato l’aggiornamento:
a) della “Territorialità dei Factory Outlet Center”, che modifica lo studio di settore YM05U;
b) delle “Aggregazioni comunali”, che modifica lo studio di settore YG44U;
c) della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi”, che modifica lo studio di settore WG72A;
d) delle analisi territoriali a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2016.
Con il medesimo decreto è stata approvata anche la modifica allo studio di settore WG68U, al fine di adeguare la soglia minima e quella massima dell’indicatore di coerenza, previsto per lo studio, “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, all’andamento dei prezzi dei carburanti.
I citati 57 studi non si applicano, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569.
Per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore:
– i ricavi provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi vanno considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;
– per gli studi di settore WK23U – WG40U – WG50U – WG69U, i ricavi devono essere sommati alle rimanenze finali e ridotti dell’importo delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Le Note tecniche e metodologiche, allegate ai citati decreti Ministeriali 22 dicembre 2016, illustrano i criteri sulla base dei quali è stato costruito ogni singolo studio di settore, le modalità di applicazione dello stesso nonché il funzionamento degli indicatori di coerenza e di normalità economica.
In particolare, risultano in tale sede esplicitati i passaggi logici che connotano la metodologia applicativa degli studi di settore, in specie:
– l’analisi discriminante;
– l’analisi di coerenza;
– l’analisi della normalità economica;
– l’analisi della congruità e la determinazione dell’intervallo di confidenza.
Con riferimento, invece, a tutti i 193 studi di settore applicabili all’annualità 2016, è stata valutata anche per tale annualità l’incidenza della particolare congiuntura economica.
Al riguardo, in occasione delle riunioni del 7 dicembre 2016 e del 4 aprile 2017, la Commissione degli esperti degli studi di settore è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore sulla base degli effetti della congiuntura economica.
In tali sedi, la Commissione, dopo aver preso atto della capacità dei correttivi crisi applicati al periodo di imposta 2015 di cogliere adeguatamente la particolare congiuntura economica negativa relativa a tale annualità, ha fornito parere positivo all’introduzione di correttivi tesi al conseguimento degli stessi fini anche per il periodo d’imposta 2016.
Tenuto conto del predetto parere della Commissione, è stata approvata la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2016, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 57 nuovi studi evoluti per tale annualità che gli altri 136 studi già in vigore.
Per quanto riguarda la modulistica, necessaria per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016, la stessa è stata approvata, insieme alle relative istruzioni con provvedimento dell’Agenzia delle entrate così anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi, nonché dei parametri, e dei relativi controlli con il modello REDDITI 2017.
Nei citati decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 dicembre 2016 viene previsto, analogamente a quanto statuito per le precedenti evoluzioni, che, con riferimento alle attività d’impresa, gli studi di settore approvati non si applicano:
1. nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
2. nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.