Tarsu, decadenza e prescrizione




Il termine quinquennale stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fa riferimento alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorché tardive. (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18105)

Nella fattispecie posta all’esame della Suprema Corte, la società contribuente su invito del Comune di Roma, presentava il modulo di dichiarazione per utenze non abitative valido come autodenuncia ai fini Tarsu per determinati anni di imposta. Successivamente il Comune di Roma notificava alla contribuente, tramite agente della riscossione, la cartella di pagamento. La società proponeva ricorso sostenendo la decadenza dalla pretesa impositiva. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proponeva appello il Comune di Roma e la commissione tributaria regionale del Lazio lo rigettava.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato ad un motivo. La ricorrente sostiene che in caso di denuncia presentata dal contribuente, l’importo del tributo deve essere iscritto a ruolo da consegnare al concessionario della riscossione entro l’anno successivo a quello per il quale è prodotta la denuncia, mentre non è previsto il termine di decadenza per la successiva notifica della cartella esattoriale, che deve avvenire entro il termine quinquennale di prescrizione. Ha errato, perciò, la CTR nell’affermare che la notifica della cartella è avvenuta oltre il termine di decadenza.
La Cassazione rigetta il ricorso. Innanzitutto la Corte rileva che l’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla carenza di legittimazione di Roma Capitale per le questioni inerenti la notifica delle cartelle di pagamento è infondata. Invero, nel caso di riscossione di un’entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, la legittimazione processuale spetta al comune e non anche al soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto il comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento.
Nel caso in esame non trova applicazione il termine quinquennale stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ciò in quanto la norma citata fa riferimento alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorché tardive.





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