L’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario (Corte di Cassazione, con ordinanza 21 giugno 2017, n. 15440).
La Suprema Corte cassa e rinvia ad un nuovo esame la sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello proposto dalla Srl nei confronti della cooperativa a r.l., contro la decisione della CTP, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento per TOSAP e poi per TARSU.
Secondo la Corte, la pronuncia impugnata si è discostata da quelle rese in analoghe controversie tra le parti che, in tema di TOSAP, avevano affermato che «l’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all’area posseduta in forza della concessione stessa (…) atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest’ultimo. Infatti egli, con la gestione del parcheggio, esercita una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo».
Analoghi principi non valgono a sottrarre all’imposizione TARSU aree destinate a parcheggi a pagamento giusta atti di concessione da parte dell’ente impositore, non essendo di per sé incompatibile la destinazione a parcheggio con la ordinaria produzione di rifiuti.
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