Con riferimento alla nuova disciplina dei tirocini formativi e di orientamento (Accordo Stato/Regioni del 25 maggio 2017), si forniscono alcune precisazioni al riguardo.
In particolare, le singole Regioni e Province autonome si sono impegnate a recepire le linee guida 2017 nel proprio assetto normativo entro sei mesi dalla data dell’accordo, le quali non si applicano ai seguenti tipi di tirocinio: tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione; tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovrannazionale; tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014; tirocini di inclusione sociale.
Le Regioni stabiliscono con propri regolamenti la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento. Tuttavia, le Linee guida 2017 prevedono una durata massima di dodici mesi, elevabili a ventiquattro per i soggetti disabili.
Tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento vi sono anche gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM.
Relativamente, poi, al limite numerico dei tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro, lo stesso si applica altresì alla fattispecie dei tirocini curriculari. I tirocini curriculari sono stati chiaramente distinti dai tirocini extracurriculari sia in relazione alle finalità sia in riferimento ai destinatari, però, visto che non c’è ancora una disciplina organica dei tirocini curriculari, per tutti gli aspetti non ancora regolamentati, restano disciplinati dalla normativa regionale in materia.