Il Garante della privacy non accoglie l’istanza di una società che chiede di essere autorizzata ad effettuare un trattamento di dati giudiziari dei propri dipendenti non previsto da una adeguata base giuridica.
Nella specie, la società richiedeva, l’autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti da effettuare in qualità di titolare del trattamento mediante la raccolta ed il successivo trattamento del certificato tratto dal “casellario giudiziale”. Il trattamento era finalizzato a consentire alla ditta appaltante di poter esprimere il proprio gradimento o meno sui lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, nel caso specifico a bordo dei treni, inquadrati come manovale e pulitore.
Il trattamento dei dati giudiziari dei lavoratori contenuti nel certificato generale del casellario (in particolare: nominativo del dipendente, provvedimenti di condanna definitivi ed alcuni provvedimenti definitivi in materia civile ed amministrativa) doveva essere effettuato – secondo quanto affermato dalla richiedente – mediante “la raccolta del casellario in formato cartaceo direttamente dal lavoratore, previo il suo specifico consenso, il cui contenuto sarebbe comunicato alla committente” ed il documento doveva essere poi archiviato “nella cartella del dipendente e conservato per tutta la durata del rapporto di lavoro”.
Nel respingere l’istanza, l’Autorità ha ribadito che i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari soltanto se autorizzati da una espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante in cui siano indicate le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati e le operazioni eseguibili. Nel caso esaminato dal Garante, la società non ha indicato, né risulta esservi, una base giuridica (legislativa, regolamentare o contrattuale) adeguata a legittimare quel determinato trattamento di dati giudiziari.
Nel Ccnl e nel contratto aziendale di gruppo inoltre, non vi sono disposizioni da cui emerge l’indispensabilità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti per lo svolgimento delle attività nelle quali saranno impiegati i lavoratori.
La società infine, non ha indicato e comunque non risulta una base giuridica che autorizzi la comunicazione di dati alla società appaltante.
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