Visto di conformità: compensazioni crediti infrannuali IVA TR




L’Agenzia delle entrate con risoluzione 28 luglio 2017, n.103/E ha chiarito che non è previsto nessun visto di conformità per l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale e per l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui.

Il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui.
Non necessita del visto di conformità né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, né l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui. In realtà, in caso di istanza di rimborso, l’importo di riferimento entro cui non occorre l’apposizione del visto è pari a 30.000 euro.
Il visto di conformità è, quindi, obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.
Deve, pertanto, escludersi la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.
Al riguardo, va rilevato che la dichiarazione annuale deve essere sempre presentata (salvo le eccezioni di legge) e, quindi, al momento della sua presentazione potrebbe non essere noto al contribuente se l’eccedenza di credito ivi indicata sarà utilizzata in detrazione nell’ambito delle liquidazioni periodiche (cd “compensazione interna”), ovvero in compensazione con altre imposte e contributi (cd “compensazione esterna”), con la conseguenza che ben potrebbe verificarsi il caso in cui la dichiarazione sia presentata senza visto di conformità e in seguito necessiti di essere integrata per consentire l’utilizzo del credito in compensazione esterna.
L’istanza infrannuale, invece, viene spontaneamente presentata dal contribuente solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, e l’eccedenza a credito ivi indicata può essere destinata solo a rimborso o in compensazione. Laddove il contribuente voglia destinare l’uso del credito in detrazione, non ha alcun motivo di presentare il modello IVA TR. Non c’è, quindi, ragione di correlare l’obbligo del visto all’effettivo utilizzo del credito in compensazione.
Ciò non toglie che, laddove sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza. Va da sé che, nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza precedente”.
In linea con quanto sopra chiarito, il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Tale soluzione è, peraltro, conforme a quanto già detto con riguardo al calcolo del limite di riferimento per l’apposizione del visto nelle richieste di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché con quanto detto, in precedenza dal Fisco, circa la preventiva presentazione dell’istanza ai fini della compensazione di crediti superiori a 10.000 euro (ove, ugualmente, è stato chiarito che gli importi maturati in ciascun trimestre si cumulano ai fini del calcolo del limite di riferimento).
Pertanto, ipotizzando un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità. Se, tuttavia, il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull’istanza deve essere apposto il visto, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti in parola.
3) Coerentemente con la precisazione precedente, si ritiene che l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.
Il visto di conformità è apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal D.M. 18 febbraio 1999.
Le prime due attività (tenuta della contabilità e predisposizione della dichiarazione) potrebbero essere ricondotte al professionista, quantunque svolte formalmente dalla società di servizi di cui il professionista medesimo è dipendente, sempre che “siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”.
In merito alla terza attività (apposizione del visto di conformità), si richiede l’iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo.
Oltretutto, si consente l’apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei Centri di assistenza fiscale (C.a.f.) – da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili – “anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.”
Per quanto attiene, da ultimo, alla quarta attività (trasmissione della dichiarazione vistata), non si ravvisano preclusioni alla trasmissione della dichiarazione – predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi – per il tramite dell’abilitazione della medesima società, ove quest’ultima sia inquadrabile fra le società di cui all’articolo 2 del D.M. 18 febbraio 1999.
Resta ferma la necessità per il professionista – dipendente di effettuare la comunicazione alla Direzione Regionale competente. Infine, l’onere relativo alla copertura assicurativa di cui all’articolo 22 dello stesso decreto può essere sostenuto anche dalla società di servizi.






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