In tema di IRAP, non è soggetto all’imposta chi svolge l’attività di visurista catastale (Corte di Cassazione – Sentenza 05 luglio 2017, n. 16530).
La Suprema Corte accoglie il ricorso della contribuente, visurista catastale, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto legittima la cartella esattoriale impugnata, emessa a seguito di controllo, con il quale veniva richiesto al contribuente il pagamento dell’IRAP.
Secondo la Corte, in riferimento al lamentato vizio argomentativo sollevato dalla ricorrente, ribadisce che, in tema di IRAP, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
In reazione ai principi di diritto sopra riaffermati, la motivazione impugnata risultava oggettivamente illogica e contraddittoria, atteso che la stessa non ha in alcun modo valutato il necessario profilo dell’assenza di una autonoma organizzazione, come emergerebbe peraltro dall’assenza di uno studio professionale, dall’assenza di dipendenti e dalla erranea valutazione dei costi di un leasing finanziario che riguardava, a rigore, solo la autovettura con cui la contribuente lavorava e faceva uso privato, nonché della mancata valutazione dell’ulteriore profilo dell’assorbimento della maggior parte dei costi per sostenete le spese delle visure camerali, oggetto dell’attività professionale della visurista.
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