Deducibilità delle spese di emissione di un prestito obbligazionario




Chiarimenti sul trattamento fiscale delle spese di emissione dei prestiti obbligazionari (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 28 luglio 2017, n. 102/E)

Al fine di agevolare il finanziamento delle imprese, i costi sostenuti dalla società emittente per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la stessa emissione siano deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio ed a nulla rilevando la ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento.
Per verificare se le spese in esame rientrano nell’ambito della disciplina di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall’articolo 96 del TUIR, occorre preliminarmente distinguere due ipotesi:
a) esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese;
b) non esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese.
Nell’ipotesi sub a), il Fisco ritiene che la disciplina speciale prevista dal comma 13 dell’articolo 32 del D.L. 83/2012 prevalga sulla disciplina ordinaria dell’articolo 96 del TUIR. Quindi, in considerazione della ratio agevolativa della disposizione contenuta nell’articolo 32, comma 13, del D.L. 83/2012, si ritiene che le spese in esame siano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento non applicandosi le limitazioni di cui all’articolo 96 del TUIR.
Nell’ipotesi sub b), l’Agenzia ritiene che le spese in esame rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TIUIR essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. È di tutta evidenza che le stesse concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del ROL in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato.






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