Per il Fisco, con riferimento all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i produttori agricoli abbiano il domicilio fiscale (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 28 luglio 2017, n. 105/E)
Nell’interpello la titolare di partita IVA, è proprietaria, per successione ereditaria, di terreni agricoli seminativi, boschivi, cespugliati ed arborati che mantiene in buone condizioni agronomiche e ambientali. Detti terreni sono ubicati in provincia di Cagliari e, precisamente, nei territori dei Comuni di Sinnai, Quartucciu, Maracalagonis e Settimo San Pietro che, con la sola esclusione di quest’ultimo, sono qualificati come montani.
L’istante che si avvale, ai fini IVA, del regime di esonero previsto per i produttori agricoli, chiede chiarimenti in merito al nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate.
In particolare, chiede di conoscere se possa beneficiare dell’esonero dal suddetto obbligo espressamente previsto per i soggetti passivi produttori agricoli situati nelle zone montane.
Il dubbio interpretativo per l’istante nasce dalla circostanza che i terreni di cui la stessa è proprietaria sono situati solo parzialmente nelle suddette zone.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che i soggetti passivi Iva sono obbligati alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
La medesima disposizione esonera espressamente dal suddetto obbligo i soli produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici situati nelle zone montane.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i produttori agricoli abbiano il domicilio fiscale. In altre parole, per fruire dell’esonero è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni:
– situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
– compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
– facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Peraltro, lo svolgimento dell’attività in detti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell’esonero i produttori agricoli che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo tale ultimo requisito, si ritiene che l’istante non sia tenuta ad assolvere l’obbligo di comunicazione sopra esposto. L’istante sarà, quindi, esclusivamente tenuta ad inviare, per l’ultima volta, la comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno 2016.
Infine, si ricorda che, in caso di opzione per il regime ordinario IVA, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura.