Si forniscono precisazioni sull’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato.
Come noto, è considerato lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso un imprenditore agricolo inteso come colui che esercita la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Dal punto di vista della tutela previdenziale, i lavoratori agricoli dipendenti sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonchè all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Nei loro confronti, però, vige una disciplina speciale sia con riferimento all’accertamento del rapporto di lavoro, la riscossione e la misura della contribuzione, sia in relazione alle modalità di individuazione dei soggetti protetti e la certificazione della loro identità di assicurati.
Anzitutto, l’Inps precisa che è esteso l’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche ai lavoratori agricoli. Nell’ipotesi in cui il lavoratore subordinato svolga attività lavorativa agricola e non agricola, l’indennità di disoccupazione è concessa in conformità alle particolari disposizioni per i lavoratori agricoli contenute nella L. 29 aprile n. 264/1949, oppure alle norme comuni dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria secondo che sia prevalente l’attività agricola o quella non agricola. La prevalenza è determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per ciascuna delle due attività.
Quanto alla cessazione dell’obbligo di compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi. In proposito, l’Inps chiarisce che si è concretizzato un contenzioso amministrativo in cui i ricorrenti hanno sostenuto che, con la previsione sulla cessazione dell’obbligo di compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il legislatore avrebbe inteso escludere detti lavoratori dalla normativa in materia di disoccupazione prevista per il settore agricolo equiparandoli alla generalità dei lavoratori dipendenti.
In realtà, la suddetta previsione è una disposizione normativa contenuta nel D.Lgs. n. 375/1993 il quale attua “la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi”. La cessazione della compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato va, perciò, inquadrata nell’ambito della modifica dei sistemi di accertamento.
Per concludere, al lavoratore agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se nel biennio antecedente al licenziamento, può fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo. Allo stesso modo, non si può applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Ancora, nel caso di un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato che sia stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione ed abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, non può essere erogata alcuna indennità di disoccupazione agricola in quanto non residuano giornate indennizzabili. Il lavoratore in questione potrebbe accedere all’indennità di disoccupazione NASpI qualora nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possa fare valere contribuzione prevalente nel settore non agricolo.
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