Con il Provvedimento n. 150121 del 1° agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito le specifiche tecniche per la realizzazione di prodotti informatici per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza per il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori redditi accertati.
SCOMPUTO PERDITE PREGRESSE
In caso di accertamento di maggiori redditi imponibili è riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione delle somme accertate le perdite pregresse ancora disponibili.
A tal fine, si considerano perdite pregresse, quelle maturate nei periodi d’imposta antecedenti a quello oggetto di accertamento e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso.
In particolare, possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione della richiesta.
ISTANZA PER LO SCOMPUTO DELLE PERDITE
La richiesta deve essere presentata all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento, con istanza redatta su apposito Modello denominato “IPEA”, entro il termine di proposizione del ricorso.
In tal caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di 60 giorni.
L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Fino ad oggi l’istanza per la richiesta di scomputo delle perdite pregresse dei redditi accertati poteva essere compilata e trasmessa esclusivamente utilizzando il prodotto informatico denominato “IPEA”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento n. 150121/2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito le specifiche tecniche che consentono alle software-house di realizzare prodotti informatici alternativi, da utilizzare per la redazione e la trasmissione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, in conformità del Modello “IPEA”.
Sono invariate, peraltro, le modalità di presentazione dell’istanza, uguale a prescindere dal prodotto informatico utilizzato. In particolare, l’istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica:
– direttamente dai contribuenti, abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
– tramite gli intermediari abilitati (Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro, Associazioni sindacali di imprenditori e minoranze linguistiche, CAF, Società appartenenti ad un gruppo limitatamente alle istanze di società del gruppo, Esperti e periti iscritti alla camera di commercio).
Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, hanno l’obbligo di rilasciare al soggetto interessato un esemplare del Modello predisposto in formato elettronico, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento del Modello da parte dell’Agenzia delle entrate, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
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