La società di persone che svolge un’attività di locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei canoni, non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare.
Un socio lavoratore aveva proposto opposizione contro l’avviso di addebito notificato dall’Inps, avente ad oggetto il pagamento di contributi da versare alla Gestione commercianti. Rigettata la domanda in primo grado, la Corte d’appello ha accolto il successivo gravame, ritenendo insussistenti i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti. Nello specifico, la Corte ha osservato che non vi è prova dello svolgimento da parte dell’opponente, di un’attività imprenditoriale, con abitualità e prevalenza, organizzata e diretta con il lavoro proprio, e che la sola attività svolta dalla società di cui il lavoratore era socio, consisteva nella riscossione dei canoni di locazione dell’unico bene immobile di cui essa era proprietaria.
L’Inps propone così ricorso in Cassazione, deducendo la falsa applicazione della normativa che regola l’obbligo di iscrizione alla speciale gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
La Cassazione respinge il ricorso, alla luce dei principi affermati dalla medesima Corte in fattispecie analoghe ed in epoca antecedente.
Presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, tuttavia la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei canoni di locazione, non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare. Oltretutto, non rileva di per sé il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale.
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