Con l’avvenuta validazione, da parte dei lavoratori dell’Ipotesi di accordo 3/7/2017, viene stabilito che per l’anno 2017 sono confermati fino alla data del 31/10/2017 i minimi per livello alla tabella che segue: Livello Minimi CCNL dall’1/6/2015 al 31/10/2017 In via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL vengono introdotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali. Livello Minimi CCNL dall’1/11/2017 A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi. Una tantum
1
1.308,43
2
1.445,00
3
1.603,29
4
1.672,79
5
1.791,89
6
1.921,23
7
2.061,16
8
2.241,48
9
2.492,75
A decorrere dall’1/11/2017 gli importi dei nuovi minimi mensili saranno i seguenti:
1
1.309,74
2
1.446,45
3
1.604,89
4
1.674,46
5
1.793,68
6
1.923,15
7
2.063,22
8
2.243,72
9
2.495,24
A decorrere dall’1/11/2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
Con la retribuzione afferente il mese di Ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data dell’1/7/2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/8/2017 – 31/10/2017.
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