Sanzioni civili illegittime, il termine di prescrizione del rimborso



I soggetti assicuranti che avessero regolarmente versato le sanzioni civili di importo non inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione accertata per il lavoratore in nero, poi dichiarate illegittime, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile corretta e a rimborsare la differenza. Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale, decorrente dalla data del versamento

Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza del 13 novembre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore in nero (non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria) non potesse essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. A giudizio della Corte, poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfetaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipendesse l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, era irragionevole.
Tali sanzioni civili sono così quantificate:
– nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, fermo restando il limite del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (cd. “omissione contributiva”);
– in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30, fermo restando il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (cd. “evasione contributiva”). In ogni caso, se la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione per “omissione contributiva”.
Orbene, visto che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, salvo il limite delle situazioni giuridiche ormai esaurite per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto (sentenze passate in giudicato, i diritti per cui è maturata la prescrizione o i poteri per i quali è scattata la decadenza), i soggetti assicuranti, che a suo tempo avessero regolarmente versato le sanzioni civili “minime”, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile corretta e a rimborsare la differenza. Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale, decorrente dalla data del versamento. Per le società che risultano cancellate dal Registro delle imprese rimangono ferme le sanzioni civili già accertate e incassate, trattandosi di rapporti giuridici esauriti.






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