Busta paga: cosa cambia da gennaio 2022

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La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha apportato notevoli modifiche che interessano la gestione della busta paga e il reddito da lavoro dipendente. A partire dall’elaborazione della busta paga di gennaio 2022 cambierà la gestione delle detrazioni per lavoro dipendente, è stata prevista una riduzione contributiva in favore dei lavoratori, sono state riformate le aliquote Irpef e il trattamento integrativo per beneficiare del bonus 100 euro. Da marzo 2022 a queste già importanti novità si andrà ad aggiungere l’Assegno Unico Universale e la modifica delle detrazioni per figli.
Con questa nota intendiamo fornire risposta alle domande più frequenti sull’argomento, allo scopo di utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione delle imprese. Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.
Riduzione contributiva dello 0,80 dei contributi previdenziali INPS

Una prima novità che interessa la gestione della busta paga riguarda la riduzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Per tutti coloro che hanno una retribuzione mensile imponibile che non superiore ai 2.692 euro mensili, scatta nel corso del 2022, la riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente dello 0,8%. La novità è valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Le nuove aliquote per il 2022 saranno:

Tipologia di lavoratore

Fino al 31/12/2021

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Generalità dei lavoratori

9,19%

8,39%

Dipendenti di aziende soggette a CIGS

9,49%

8,69%

Apprendisti

5,84%

5,04%

Riduzione del cuneo fiscale - nuove aliquote IRPEF

La Manovra (articolo 1 comma 2) introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, nuove aliquote (ridotte a quattro rispetto alle precedenti cinque) e nuovi scaglioni di reddito, utili a calcolare l’imposta da pagare sui redditi, con una riduzione del carico fiscale da versare:

I nuovi parametri validi a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono:

Scaglioni di reddito annui 2022

aliquota

Scaglioni di reddito mensili 2022

Fino a 15.000 €

23%

Fino a 1.250 €

Oltre 15.000 € e fino a 28.000 €

25%

Oltre 1.250 € e fino a 2.333,33 €

Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €

35%

Oltre 2.333,33 € e fino a 4.166,66 €

Oltre 50.000 €

43%

Oltre 4.166,66 €

 

Detrazioni in busta paga

Le detrazioni sono degli sconti che vengono applicati in busta paga in presenza di determinati requisiti, che hanno lo scopo di ridurre il carico fiscale dei lavoratori dipendenti. Le modifiche interessano:

  • le detrazioni per lavoro dipendente che, a partire da gennaio 2022 e per redditi superiori a 15mila euro, saranno più corpose rispetto al passato in quanto assorbiranno anche il mancato godimento del bonus 100 euro;

  • le detrazioni per figli fino a 21 anni che, a partire da marzo 2022, saranno inglobate nell’Assegno Unico Universale e non verranno più gestite in busta paga.

Continueranno ad essere invece riconosciute in busta paga (sino ad eventuale rinuncia o richiesta di modifica manifestata dall’interessato) le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico diversi dai figli e le detrazioni per figli con età superiore a 21 anni se fiscalmente a carico.

Trattamento integrativo

Il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in legge n. 21 del 2 aprile 2020 aveva modificato all’articolo 1 l’impianto del bonus 80 euro, più conosciuto come “Bonus Renzi”, prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2020 una somma pari a 100 euro netti mensili per coloro che possedevano un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000,00 e introducendo una ulteriore detrazione per redditi compresi tra 28.000,00 e 40.000,00 euro.

L’articolo 1 comma 3 della legge di Bilancio 2022 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento del trattamento integrativo in misura pari a 1.200 euro netti annui a beneficio di coloro che totalizzano un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro (rispetto al precedente tetto di 28 mila euro valevole sino al 31 dicembre 2021).

Potranno ancora beneficiare del bonus i lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro, a condizione che l’imposta IRPEF lorda sia di ammontare inferiore alla somma delle detrazioni per:

  • familiari a carico;

  • redditi da lavoro dipendente ed assimilati;

  • interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);

  • interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento ai soli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);

  • interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con esclusivo riferimento agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);

  • rate riguardanti le detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In caso di spettanza del trattamento integrativo, questo sarà riconosciuto per un ammontare (comunque non superiore ad euro 1.200,00) pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra indicate e l’imposta lorda.

Questa difficile determinazione dell’ammontare delle detrazioni implica che in caso di superamento della soglia di reddito di 15 mila euro il riconoscimento dei 1.200 euro potrà essere riconosciuto o a conguaglio, o in sede di presentazione del modello 730 o in presenza di adeguata dichiarazione da parte del lavoratore.

 

 

 

 

Assegno Unico Universale

Il nuovo strumento si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno viene definito:

  • "universale", in quanto sarà attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia;
  • "unico", in quanto andrà a sostituire o rimodulare in modo strutturale le seguenti prestazioni assistenziali: detrazioni dall’imposta per figli a carico, detrazioni per le famiglie numerose, assegno per il nucleo familiare, assegno temporaneo unico 2021.

L’importo dell’assegno non concorrerà alla formazione del reddito e non rileverà ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali per i fruitori del reddito e della pensione di cittadinanza. Sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai diciotto anni di età del figlio, con possibilità di prolungarlo sino al ventunesimo anno di età, a condizione che i figli:

  • stiano frequentando un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;

  • stiano svolgendo un tirocinio;

  • abbiano un lavoro che produca un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

  • risultino iscritti come disoccupati in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

  • stiano svolgendo il servizio civile universale.

 

 

 

 

 

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