30 giugno 2023: termine di fruizione delle ferie del 2021

In questo articolo:

  • Premessa
  • La normativa di riferimento
  • I contributi previdenziali sulle ferie non godute

Premessa

Il datore di lavoro deve, entro il 30 giugno 2023, consentire ai lavoratori di completare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2021. In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.

La Normativa di Riferimento

L’istituto delle ferie e del periodo di godimento sono disciplinate dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 (modificato dal D.Lgs. 213/2004), il quale dispone “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
La disposizione appena citata contempla i seguenti principi generali e di fruizione:

  • le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
  • le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore;

  • la mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dalla relativa indennità (l’indennità sostitutiva delle ferie), se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

  • i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti, in base a quanto definito dal CCNL, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione;

     

  • l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta in caso di mancata fruizione del periodo di ferie c.d. contrattuale, aggiuntivo della previsione legale ovvero 4 settimane;

I contributi previdenziali sulle ferie non godute

In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute. Il medesimo obbligo, nei medesimi termini, riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime (Min. Lav., nota 26.10.2006, prot. n. 25/I/0005221).

L’obbligazione contributiva coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione previsto dalla legge (18 mesi) e dai contratti collettivi (luglio, se si applica il limite generale dei 18 mesi). Quindi nel mese di luglio 2023 (contributi da versarsi entro il 20 agosto 2023) si computano le ferie non godute del 2021; per il mese di luglio l’imponibile previdenziale è aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute.

RICORDA – Il datore di lavoro deve, entro il 30 giugno 2023, consentire ai lavoratori di completare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2021.

Una deroga, al pagamento dei contributi per le ferie non godute, è prevista nel caso in cui il mancato godimento sia imputabile a una prolungata assenza del lavoratore dovuta ad una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità etc): il termine di 18 mesi si deve intendere sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento (INPS, msg. n. 18850/2006). Nel caso di sospensione dell’attività lavorativa per l’intervento della Cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria o in deroga), il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa (Min. lav., nota 17.6.2011, n. 19). Nel mese di effettivo godimento bisognerà procedere al recupero della parte di imponibile e contributi per i quali l’obbligo è già stato assolto, attraverso il flusso Uniemens, valorizzando l’elemento (contenuto nell’elemento ) relativo al mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva.

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