DL Lavoro - innalzamento per il 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a € 3.000

Tra le varie misure contenute nella bozza del Dl Lavoro, approvato nel CDM straordinario del 01/05/2023, una di queste riguarda l’innalzamento per il 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a €. 3.000, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Resta quindi ferma per i dipendenti senza figli a carico l’ordinaria soglia di €. 258,23.

Si premette che l’art. 51 c.1 del TUIR, dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).

 I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta.

Le recenti modifiche normative

Tale soglia di non imponibilità era stata raddoppiata a €. 516,46  per il 2020 e per il 2021 ad opera dell’art. art. 112 del DL 104/2020 e art. 6-quinquies del DL 41/2021); per il 2022 era stata innalzata dapprima a 600 euro e poi a 3.000 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 12 del DL 115/2022, come modificato dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022; ).

Le novità contenute nella bozza del DL Lavoro

La bozza del DL Lavoro prevede l’estensione dell’incremento della soglia dei fringe benefit previsto per il 2022, anche per il 2023, subordinando però tale aumento alla condizione che il dipendente abbia figli a carico.

La disposizione contenute nel DL Lavoro è la seguente: “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo” del TUIR “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”.

Pertanto, per il solo 2023, la disciplina dettata dall’art. 51 comma 3 del TUIR verrebbe modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:

  • tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sarebbero incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
  •  il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sarebbe innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro.

 

Se tale disposizione venisse confermata, per il 2023 sussisterebbero quindi due soglie per la non imponibilità dei fringe benefit, con ambito oggettivo di applicazione differente:

  • per i dipendenti senza figli a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 comma 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
  • per i dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

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