Forniti chiarimenti in merito alla possibilità di nominare un rappresentante fiscale da parte di un intermediario estero (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E).
Una banca estera, nonostante la presenza della stabile organizzazione in Italia, in relazione agli adempimenti di sostituto d’imposta relativi ai redditi di natura finanziaria, qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto d’imposta, può nominare come rappresentante fiscale un intermediario abilitato residente o stabilito in Italia.
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