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Patto di prova
Ultimo aggiornamento 10 anni fa

Il patto di prova è l’atto con il quale lavoratore e datore di lavoro volontariamente concordano che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia subordinata all’esito positivo di un periodo di prova. Quest’ultimo è finalizzato a consentire al datore di lavoro di valutare le competenze e le effettive capacità del lavoratore ad espletare le mansioni per le quali è stato assunto e al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa che gli è offerta.

L’istituto del patto di prova trova applicazione nei confronti del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché:
ƒƒdei lavoratori assunti a tempo determinato;
ƒƒdei lavoratori assunti obbligatoriamente al lavoro;
ƒƒdegli apprendisti;
ƒƒdel lavoratore che, in una precedente esperienza lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, non abbia superato il periodo di prova pattuito purché la stipulazione del nuovo patto di prova non sia stata determinata dall’intento del datore di lavoro di eludere la disciplina sui licenziamenti individuali mediante lo svolgimento di reiterati periodi di prova.

Durante il periodo di prova vigono tra le parti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato. In particolare:
ƒƒil lavoratore ha l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa,
ƒƒil datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere la retribuzione.

Durante il periodo in esame ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo diƒƒpreavviso e
ƒƒpagamento della connessa indennità .

Al lavoratore assunto in prova spetta in ogni caso il TFR maturato nel periodo incui il rapporto si è realizzato.
Preme evidenziare che il recesso intimato nel corso del periodo di prova, data la sua natura discrezionale, non deve essere motivato.

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